1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate,
compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di
formulare ed attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente
Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di tali
informazioni deve:
(a) essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa lalegislazione sulla protezione dei dati, per garantire la riservatezza e il
rispetto della vita privata e familiare delle persone con disabilità;
(b) essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la
protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi
etici che regolano la raccolta e l’uso delle statistiche.
2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo devono
essere disaggregate in maniera appropriata, e devono essere utilizzate per
valutare l’adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti alla
presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che le
persone con disabilità affrontano nell’esercizio dei propri diritti. 3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche
e garantiscono la loro accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.
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