art.30 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a
prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e
adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:
(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;
(b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre
attività culturali, in formati accessibili;
(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei,
cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano
accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità
di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale,
non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società.
3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto
internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà
intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio
all’accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.
4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli
altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale
e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.
5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base
di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport,
gli Stati Parti adottano misure adeguate a:
(a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle
persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
(b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di
organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative
specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la
messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati
mezzi di istruzione, formazione e risorse;
(c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che
ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;
(d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di
uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli
svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema
scolastico;
(e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti
da coloro che sono impegnati nell’organizzazione di attività ricreative,
turistiche, di tempo libero e sportive.
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