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13/03/11

Cooperazione internazionale

art.32 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità


1. Gli Stati Parti riconoscono l’importanza della cooperazione
internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati
a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della
presente Convenzione, e adottano adeguate ed efficaci misure in questo
senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove del caso, in
partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e
con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con
disabilità. Possono, in particolare, adottare misure destinate a:
(a) far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi
internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a loro
accessibile;
(b) agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo
scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di
formazione e buone prassi di riferimento;
(c) agevolare la cooperazione nella ricerca e nell’accesso alle conoscenze
scientifiche e tecniche;
(d) fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche
attraverso agevolazioni all’acquisto ed alla condivisione di tecnologie
di accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’obbligo di ogni
Stato Parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della presente
Convenzione.

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