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19/03/11

Principio della parità di trattamento fra le persone

L’Unione europea (UE) dispone di uno dei quadri giuridici più avanzati in termini di lotta contro le discriminazioni. Tuttavia, tale quadro deve essere completato al fine di estendere il campo d'applicazione del principio della parità di trattamento fra le persone.
Perciò, ricordiamo la Proposta di direttiva del Consiglio, del 2 luglio 2008, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Tutte le persone che si ritengono lese in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento o che abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto di tale principio dovrebbero avere il diritto di ricorrere a procedimenti giudiziari e amministrativi.
Gli Stati membri devono prendere misure intese ad adattare il loro sistema giudiziario, in particolare facendo condividere l'onere della prova fra la parte attrice e la parte convenuta e introducendo misure che consentano di proteggere da eventuali ritorsioni le persone che hanno presentato una denuncia di discriminazione.
Essi devono altresì istituire degli organismi indipendenti il cui compito sarà quello di:
  • sostenere le vittime nelle loro azioni giudiziarie;
  • pubblicare studi e relazioni sulle discriminazioni.

Essa si basa sui principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, firmata dagli Stati membri e dalla Comunità europea.
  • Discriminazione diretta: sussiste discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga.
  • Discriminazione indiretta: sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutro può mettere persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, di età o di orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
dal sito europa

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