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04/03/11

Danno da discriminazione (persone con disabilità)

dal sito cendonpartners & Persona e Diritti

Nozione - il danno da discriminazione ai danni delle persone con disabilità ha natura non patrimoniale ed è espressamente previsto dalla legge 67/2006. Questa voce di danno rende risarcibili le conseguenze della discriminazione subita da una persona disabile. In particolare, in questa ipotesi la ragione profonda del danno sta nel non aver potuto fare qualcosa che invece chi non è disabile può fare.

Esempio - un soggetto può chiedere un risarcimento, una volta accertata la discriminazione ex legge 67, per la presenza di barriere architettoniche.

Natura - il danno in questione ha natura non patrimoniale ed esistenziale in quanto la lesione che si lamenta riguarda le attività realizzatrici della persona. Il diritto della persona con disabilità a non essere discriminata trova fondamento nell'art. 3 della Costituzione, nell'art. 2 della legge 67/2006 e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Casistica - il giudice ha riconosciuto un danno da discriminazione (€ 4000) in un caso nel quale, durante una prova d'esame, un candidato su sedia a rotelle non era stato messo in condizione di espletare la prova in modo confortevole a causa della inadeguata altezza del tavolo e della presenza di barriere architettoniche all'ingresso; il giudice ha altresì riconosciuto un danno da discriminazione (€ 4000) ad un soggetto disabile cui era stata spostata la barca dal posto usuale ed impedito, da parte del circolo nautico di cui il soggetto era socio, di posizionare un'attrezzatura per il sollevamento accanto al natante.

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