art.28 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle
persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni
di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo
delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e
promuovere l’esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione
fondata sulla disabilità.
2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla
protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna
discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a
tutelare e promuovere l’esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:
(a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua
salubre, ed assicurare loro l’accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di
assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati
ed a costi accessibili;
(b) garantire l’accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne
e delle minori con disabilità nonchè delle persone anziane con disabilità,
ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;
(c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che vivono in
situazioni di povertà, l’accesso all’aiuto pubblico per sostenere le spese
collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di
sostegno ed orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;
(d) garantire l’accesso delle persone con disabilità ai programmi di
alloggio sociale;
(e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai
trattamenti pensionistici.
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