art.29 Convenzione ONU sui diritti delle persone condisabilità
Gli Stati Parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei
diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli
altri, e si impegnano a:
(a) garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e
pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di
uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti
liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con
disabilità di votare ed essere elette, tra l’altro:
(i) assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali elettorali
siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
(ii) proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite
scrutinio segreto, senza intimidazioni, in elezioni ed in referendum
popolari, e a candidarsi alle elezioni, ad esercitare effettivamente
i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli
di governo, agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnologie
nuove e di supporto;
(iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con
disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro
richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona di loro
scelta per votare.
(b) promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità
possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione degli
affari pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli
altri, e incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, in
particolare attraverso:
(i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative
impegnate nella vita pubblica e politica del paese e alle attività e
all’amministrazione dei partiti politici;
(ii) la costituzione di organizzazioni di persone con disabilità e
l’adesione alle stesse al fine di rappresentarle a livello
internazionale, nazionale, regionale e locale.
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