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10/03/11

Lavoro e occupazione

art.27 Convenzione ONU sui diritti delle persone condisabilità

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità,
su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi
mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un
mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca
l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti
devono garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro
i quali hanno subìto una disabilità durante l’impiego, prendendo
appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare
al fine di:
(a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che
concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per
quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego,
la continuità dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di
sicurezza e di igiene sul lavoro;
(b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza
con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli,
compresa la parità di opportunità e l’uguaglianza di remunerazione per
un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la
protezione da molestie e le procedure di composizione delle
controversie;
(c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i
propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;
(d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai
programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per
l’impiego e alla formazione professionale e continua;

(e) promuovere opportunità di impiego e l’avanzamento di carriera per le
persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l’assistenza nella
ricerca, nell’ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nella
reintegrazione nello stesso;
(f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l’imprenditorialità,
l’organizzazione di cooperative e l’avvio di attività economiche in
proprio;
(g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
(h) favorire l’impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso
politiche e misure adeguate che possono includere programmi di
azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
(i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti
ragionevoli nei luoghi di lavoro;
(j) promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di
esperienze lavorative nel mercato del lavoro;
(k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale,
di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per
le persone con disabilità.
2. Gli Stati Parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute
in schiavitù o in stato di servitù e siano protette, su base di uguaglianza
con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

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