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06/02/11

Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione

art.21 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità


Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione
Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le
persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di
espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e
comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e
attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta, come definito
dall’articolo 2 della presente Convenzione, provvedendo in particolare a:
(a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate
al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai
differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
(b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle
persone con disabilità, alla lingua dei segni, al Braille, alle
comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo,
modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;
(c) richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche
attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi
accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
(d) incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite
internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
(e) riconoscere e promuovere l’uso della lingua dei segni.

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