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31/03/11

Cambiamo



Il Progetto Cambiamo prosegue con la presentazione
in diverse citta' dello spettacolo teatrale
"PETROLIO, CAMBIAMO DI NUOVO VITA"
che e' stato sviluppato per fornire informazioni sul tema
cruciale del PICCO DEL PETROLIO.
In altre nazioni sono stati fatti studi govenativi. sono
attive delle commissioni parlamentari, e sono stati
messi in atto anche dei meccanismi di regolamentazione
del mercato come le Tradable Energy Quotas. Nel
nostro paese non se ne parla affatto, il problema
sembra non esistere.
E' invece di importanza fondamentale che ogni cittadino
sia informato e consapevole dei mutamenti in essere,
e abbia gli elementi per prendere decisioni e orientare
i propri comportamenti sulla base della situazione
energetica che si sta profilando a livello mondiale.
La prima data in calendario e' il venerdi 1 aprile alle
ore 21:00 presso il
Teatro Barrio's
Via Barona angolo Via Boffalora - MILANO
http://www.barrios.it/
Seguira' CAVA MANARA (PAVIA) il venerdi 8 aprile
alle ore 21:00 presso la
Sala Teatro di Via Vittorio Emanuele II.

Successivamente ci saranno eventi a PAVIA citta',
COMO, VERCELLI ed altre localita'.

Tutte le date che stanno man mano entrando in
calendario sono visibili sul  sito
http://www.cambiamo.org/
che viene mantenuto costantemente aggiornato.

25/03/11

Riabilitazione sociale

Il D.M. 7 maggio 1998 recante "Linee Guida per le attività di riabilitazione" è il provvedimento che recepisce l'intesa raggiunta su tale materia dalla Conferenza Stato/Regioni. Il documento non ha una valenza normativa impositiva, ma è stato ripreso nel provvedimento che ha stabilito i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e sociosanitaria (DPCM 29.11.2001). Le linee guida, definiscono quali attività di riabilitazione sociale le azioni e gli interventi finalizzati a garantire al disabile la massima partecipazione possibile alla vita sociale con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative, indipendentemente dalla gravità delle menomazioni e delle disabilità irreversibili, al fine di contenere la condizione di handicap.

vedi qui: analisi della  situazione italiana sulla riabilitazione dal Ministero della Salute

24/03/11

Mahatma Gandhi

  Santuario di Gandhi a Kanyakumari

Alcune citazioni di Mahatma Gandhi

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verita’ per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta e’ la tolleranza reciproca. La coscienza non e’ la stessa per tutti. Quindi, mentre essa rappresenta una buona guida per la condotta individuale, l’imposizione di questa condotta a tutti sarebbe un’insopportabile interferenza nella liberta’ di coscienza di ognuno.

La vita e’ governata da una moltitudine di forze. Le cose andrebbero assai lisce se si potesse determinare il corso delle proprie azioni esclusivamente in base a un unico principio morale, la cui applicazione in un dato momento fosse tanto ovvia da non richiedere neppure un istante di riflessione. Ma non riesco a ricordare una sola azione che si sia potuta determinare con tanta facilita’.

La violenza da parte delle masse non eliminera’ mai il male.

Giornalista durante un’intervista: Mr. Gandhi, cosa ne pensa della civilta’ occidentale?
Gandhi: Credo che sarebbe un’ottima idea!

La vera moralita’ consiste non gia’ nel seguire il sentiero battuto, ma nel trovare la propria strada e seguirla coraggiosamente.

Per poter criticare, si dovrebbe avere un’amorevole capacita’, una chiara intuizione e un’assoluta tolleranza.

La felicita’ e la pace del cuore nascono dalla coscienza di fare cio’ che riteniamo giusto e doveroso, non dal fare cio’ che gli altri dicono e fanno.
Non ho nulla di nuovo da insegnare al mondo. La verità e la non violenza sono antiche come le montagne.

Congresso FISH

A Cagliari si è tenuto il 19 e 20 marzo il  Congresso Nazionale della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap.
Ad incidere in modo determinante sul dibattito congressuale è sicuramente il contesto di grande incertezza che governa le politiche sociali, sanitarie e – più in generale – di inclusione sociale per le persone con disabilità. L’espressione del “sentire” del movimento italiano delle persone con disabilità è stata ben sintetizzata dalla circostanziata relazione del Presidente Pietro Barbieri che ha centrato i temi principali e ha ventilato le possibili azioni politiche della Federazione.
La relazione, oltre che applauditissima dai congressisti, è stata ripresa dalla Mozione generale del Congresso che ha indicato gli interventi che la Federazione intende attuare in ciascun ambito: la spesa sociale e le politiche per la famiglia; il diritto al lavoro e quello all’inclusione scolastica, l’accessibilità e la riabilitazione.

vedi articolo qui

23/03/11

Dai diritti costituzionali ai diritti esigibili

E' possibile adesso consultare una   guida "Dai diritti costituzionali ai diritti esigibili" aggiornata, grazie alla collaborazione tra il Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità e le Associazioni Crescere - Bologna e Prader Willi - Calabria.

Tra le novità e aggiornamenti nella guida 2011, ci sono le normative riguardanti i Disturbi Specifici dell’Apprendimento ma anche le norme di riordino del Sistema Sanitario Nazionale, le nuove leggi sui permessi e sulla sede di lavoro, nonché i dati sulle pensioni 2011.

La guida è uno strumento prezioso per le persone con disabilità e i loro familiari, per gli operatori sanitari, i giuristi, i lavoratori del settore scolastico e in generale per chiunque abbia a confrontarsi con questo mondo.
Conoscere le norme serve a far valere i propri diritti!

21/03/11

Nontiscordar di me



E' primavera!
Lungo il rivo, a specchio dell'acqua, fioriscono
i nontiscordar di me.
Dalle umili foglioline, sugli steli piegati
spuntano i fiori: sono pezzettini
di cielo e in mezzo a ognuno splende un
grano d'oro, come il riflesso d'un raggio di sole.
Alcuni si piegano e bagnano
la fronte nell'acqua, tremando.

(Giuseppe Fanciulli)

19/03/11

Le zeppole di San Giuseppe

Festeggiamo la festa del papà con le zeppole di San Giuseppe:

Igredienti:
  • 260 g di farina bianca
  • 50 g di burro
  • 50 g di zucchero
  • mezza bustina di lievito
  • 1 bustina di zucchero vanigliato
  • 12 ciliegie sciroppate
  • olio per friggere
  • 1 uovo
  • Sale

Per la crema pasticcera:
  • 2,5 dl di latte
  • 3 tuorli
  • 60 g di zucchero
  • 20 g di farina bianca
  • 1 pezzetto di scorza di limone
  • 1 pezzetto di vaniglia

da: pourfemme

Diritti riconosciuti dalla Convenzione ONU

La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità afferma una serie di diritti e di libertà che devono essere riconosciuti alle persone con disabilità. Si tratta in particolare:
  • del diritto alla vita;
  • della protezione in situazioni di rischio e di emergenza umanitaria;
  • del riconoscimento della personalità e della capacità giuridica, soprattutto al fine di accedere alla proprietà e alla libera gestione finanziaria, sempre restando protetti dagli abusi;
  • dell'accesso alla giustizia attraverso accomodamenti procedurali;
  • della libertà e della sicurezza;
  • del diritto di non essere sottoposti a tortura, a pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti;
  • del diritto di non essere sottoposti a sfruttamento, violenza e maltrattamenti;
  • della protezione dell'integrità fisica e mentale;
  • del diritto di circolare liberamente, di scegliere il luogo di residenza e la nazionalità;
  • della vita indipendente e dell'inclusione nella società;
  • della mobilità personale, in particolare attraverso apparati e tecnologie di supporto alla mobilità;
  • della libertà di espressione e di accesso all'informazione;
  • del rispetto della vita privata;
  • del rispetto del domicilio e della vita familiare;
  • del diritto all'istruzione;
  • dell'accesso ai servizi sanitari,
  • dell'abilitazione e della riabilitazione, attraverso la piena realizzazione del potenziale fisico, mentale, sociale e professionale;
  • del diritto al lavoro, senza discriminazioni e in condizioni eque e favorevoli;
  • del diritto ad adeguati livelli di vita e alla protezione sociale;
  • della partecipazione alla vita politica e pubblica, comprese le votazioni e le elezioni;
  • della partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport.

Principio della parità di trattamento fra le persone

L’Unione europea (UE) dispone di uno dei quadri giuridici più avanzati in termini di lotta contro le discriminazioni. Tuttavia, tale quadro deve essere completato al fine di estendere il campo d'applicazione del principio della parità di trattamento fra le persone.
Perciò, ricordiamo la Proposta di direttiva del Consiglio, del 2 luglio 2008, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Tutte le persone che si ritengono lese in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento o che abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto di tale principio dovrebbero avere il diritto di ricorrere a procedimenti giudiziari e amministrativi.
Gli Stati membri devono prendere misure intese ad adattare il loro sistema giudiziario, in particolare facendo condividere l'onere della prova fra la parte attrice e la parte convenuta e introducendo misure che consentano di proteggere da eventuali ritorsioni le persone che hanno presentato una denuncia di discriminazione.
Essi devono altresì istituire degli organismi indipendenti il cui compito sarà quello di:
  • sostenere le vittime nelle loro azioni giudiziarie;
  • pubblicare studi e relazioni sulle discriminazioni.

Essa si basa sui principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, firmata dagli Stati membri e dalla Comunità europea.
  • Discriminazione diretta: sussiste discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga.
  • Discriminazione indiretta: sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutro può mettere persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, di età o di orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
dal sito europa

13/03/11

Taxi Forum

Come garantire migliori servizi per le persone disabili

Il Forum europeo delle persone con disabilità (EDF) vi ha preso parte soffermandosi sulla modalità di garantire migliori servizi in questo settore per gli utenti disabili. Essere in grado di utilizzare tutti i mezzi di trasporto è essenziale per poter beneficiare di pari diritti. Le persone con disabilità necessitano della stessa flessibilità nelle opzioni di viaggio degli altri cittadini per essere in grado di esercitare appieno i diritti fondamentali e civili alla libertà di movimento e all’accessibilità al trasporto.
Il Forum ha sottolineato come vi sia bisogno di un sistema di trasporto in una prospettiva olistica, di cui il taxi venga considerato parte. Spesso le persone  disabili hanno bisogno di opzioni di trasporto adattate singolarmente a causa della mancanza di accessibilità del sistema di trasporto pubblico ordinario, o magari per le loro esigenze strettamente individuali. Anche con un sistema di trasporto generalmente accessibile, il taxi rimarrà essenziale per molte persone in diverse situazioni. EDF ha illustrato le barriere esistenti, suggerendo alcune soluzioni al loro superamento.
Nelle sue note conclusive, Hubert Andela, presidente del gruppo Taxi dell’Unione internazionale del trasporto su strada, ha affermato di condividere l’auspicio di EDF che servizi accessibili significhi servizi di alta qualità. Ha sottolineato che rispondere alle esigenze di questo gruppo di consumatori rappresenta un grande mercato potenziale. L’Unione, inoltre, apprezza molto la buona collaborazione con il Forum: recentemente infatti hanno adottato una guida congiunta per gli autisti di taxi su come far fronte ai bisogni delle persone con disabilità. Una guida che entrambe le organizzazioni si sono impegnate a diffondere ampiamente.
Se desiderate approfondire scrivete al CND, sede.legale@aism.it
Dall’inviato CND in Europa, Maria Cristina Coccoluto

Alda Merini

 
 
La mia poesia è alacre come il fuoco
trascorre tra le mie dita come un rosario
Non prego perché sono un poeta della sventura
che tace, a volte, le doglie di un parto dentro le ore,
sono il poeta che grida e che gioca con le sue grida,
sono il poeta che canta e non trova parole,
sono la paglia arida sopra cui batte il suono,
sono la ninnanànna che fa piangere i figli,
sono la vanagloria che si lascia cadere,
il manto di metallo di una lunga preghiera
del passato cordoglio che non vede la luce. 
da "La Volpe e il Sipario" 

Cooperazione internazionale

art.32 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità


1. Gli Stati Parti riconoscono l’importanza della cooperazione
internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati
a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della
presente Convenzione, e adottano adeguate ed efficaci misure in questo
senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove del caso, in
partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e
con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con
disabilità. Possono, in particolare, adottare misure destinate a:
(a) far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi
internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a loro
accessibile;
(b) agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo
scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di
formazione e buone prassi di riferimento;
(c) agevolare la cooperazione nella ricerca e nell’accesso alle conoscenze
scientifiche e tecniche;
(d) fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche
attraverso agevolazioni all’acquisto ed alla condivisione di tecnologie
di accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l’obbligo di ogni
Stato Parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della presente
Convenzione.

facebook

Statistiche e raccolta dei dati

art.31 Convenzione ONU sui diritti delle persone condisabilità


1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate,
compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di
formulare ed attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente
Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di tali
informazioni deve:
(a) essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la

legislazione sulla protezione dei dati, per garantire la riservatezza e il
rispetto della vita privata e familiare delle persone con disabilità;
(b) essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la
protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi
etici che regolano la raccolta e l’uso delle statistiche.
2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo devono
essere disaggregate in maniera appropriata, e devono essere utilizzate per
valutare l’adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti alla
presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che le
persone con disabilità affrontano nell’esercizio dei propri diritti.
3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche
e garantiscono la loro accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.
facebook

12/03/11

Sabbia e schiuma




Sempre camminerò per queste spiagge tra la sabbia e la schiuma dell'onda.
L'alta marea cancellerà l'impronta e il vento svanirà la schiuma.
Ma sempre spiaggia e mare rimarranno.
(Kahlil Gibran)

10/03/11

Profumo di donne, profumo di storie


Profumo di donna. Tenue, quasi impalpabile come quello delle mimose che ne celebrano la festa, l'otto di marzo - ma che quest'anno, complice una fioritura precoce, da oltre un mese disseminano di colore le terre di riviera. E forte, invasivo, pregnante, inquietante: sono tanti, infatti, i profumi di donna. Velati e prepotenti, dominanti ad ore alterne. Del resto, nessun'altra creatura è da sempre come lei: materia e idea. Santa e dannata - anzi «dannante». Amata e respinta, disprezzata e posta sopra un altare (magari per essere sacrificata in nome di un'infinità di cose...).

La natura «fiutabile» della donna, viene diffusamente raccontata in un libro che è anche una grande miniera di materiali, testimonianze e citazioni: La donna di fiori. Eros, botanica, alchimia scritto da Giuseppe Testa per Sellerio .

articolo su La Stampa.it/libri

Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport

art.30 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a
prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e
adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:
(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;
(b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre
attività culturali, in formati accessibili;
(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei,
cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano
accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità
di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale,
non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società.
3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto
internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà
intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio
all’accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.
4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli
altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale
e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.
5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base
di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport,
gli Stati Parti adottano misure adeguate a:

(a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle
persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
(b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di
organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative
specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la
messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati
mezzi di istruzione, formazione e risorse;
(c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che
ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;
(d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di
uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli
svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema
scolastico;
(e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti
da coloro che sono impegnati nell’organizzazione di attività ricreative,
turistiche, di tempo libero e sportive.

Partecipazione alla vita politica e pubblica

art.29 Convenzione ONU sui diritti delle persone condisabilità


Gli Stati Parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei
diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli
altri, e si impegnano a:
(a) garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e
pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di
uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti
liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con
disabilità di votare ed essere elette, tra l’altro:
(i) assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali elettorali
siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
(ii) proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite
scrutinio segreto, senza intimidazioni, in elezioni ed in referendum
popolari, e a candidarsi alle elezioni, ad esercitare effettivamente
i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli
di governo, agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnologie
nuove e di supporto;
(iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con
disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro
richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona di loro
scelta per votare.
(b) promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità
possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione degli
affari pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli
altri, e incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, in

particolare attraverso:
(i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative
impegnate nella vita pubblica e politica del paese e alle attività e
all’amministrazione dei partiti politici;
(ii) la costituzione di organizzazioni di persone con disabilità e
l’adesione alle stesse al fine di rappresentarle a livello
internazionale, nazionale, regionale e locale.

Adeguati livelli di vita e protezione sociale

art.28 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità


1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle
persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni
di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo
delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e
promuovere l’esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione
fondata sulla disabilità.
2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla
protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna
discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a
tutelare e promuovere l’esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:
(a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua
salubre, ed assicurare loro l’accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di
assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati
ed a costi accessibili;
(b) garantire l’accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne
e delle minori con disabilità nonchè delle persone anziane con disabilità,
ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;
(c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che vivono in
situazioni di povertà, l’accesso all’aiuto pubblico per sostenere le spese
collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di
sostegno ed orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;
(d) garantire l’accesso delle persone con disabilità ai programmi di
alloggio sociale;
(e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai
trattamenti pensionistici.

Lavoro e occupazione

art.27 Convenzione ONU sui diritti delle persone condisabilità

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità,
su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi
mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un
mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca
l’inclusione e l’accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti
devono garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro
i quali hanno subìto una disabilità durante l’impiego, prendendo
appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare
al fine di:
(a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che
concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per
quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego,
la continuità dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di
sicurezza e di igiene sul lavoro;
(b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza
con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli,
compresa la parità di opportunità e l’uguaglianza di remunerazione per
un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la
protezione da molestie e le procedure di composizione delle
controversie;
(c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i
propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;
(d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai
programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per
l’impiego e alla formazione professionale e continua;

(e) promuovere opportunità di impiego e l’avanzamento di carriera per le
persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l’assistenza nella
ricerca, nell’ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nella
reintegrazione nello stesso;
(f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l’imprenditorialità,
l’organizzazione di cooperative e l’avvio di attività economiche in
proprio;
(g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
(h) favorire l’impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso
politiche e misure adeguate che possono includere programmi di
azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
(i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti
ragionevoli nei luoghi di lavoro;
(j) promuovere l’acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di
esperienze lavorative nel mercato del lavoro;
(k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale,
di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per
le persone con disabilità.
2. Gli Stati Parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute
in schiavitù o in stato di servitù e siano protette, su base di uguaglianza
con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

09/03/11

Donna



Donna


Nel tuo esserci l'incanto dell'essere,


La vita, tua storia,segnata dal desiderio d'essere


semplicemente donna!


Nel tuo corpo ti porti,


come nessun altro,il segreto della vita!


Nella tua storia la macchia dell'indifferenza,


della discriminazione, dell'oppressione…


in te l'amore più bello,


la bellezza più trasparente,l'affetto più puro


che mi fa uomo!


Eliomar Ribeiro de Souza(poeta brasiliano)

08/03/11

Giornata internazionale della donna 8 marzo





Giornata internazionale della donna, comunemente definita festa della donna, ricorre l'8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui esse sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo.
Le origini della festa dell'8 Marzo risalgono al 1908, quando le operaie dell'industria tessile Cotton di New York, scioperarono per protestare contro le terribili condizioni in cui erano costrette a lavorare. Lo sciopero si protrasse per alcuni giorni, ma l'8 marzo il proprietario Mr. Johnson, bloccò tutte le porte della fabbrica per impedire alle operaie di uscire. Scoppiò un incendio e le 129 operaie prigioniere all'interno morirono arse dalle fiamme.


Con gli anni settanta, in Italia apparve un fenomeno nuovo: il movimento femminista e l'8 marzo divenne un giorno per riflettere sulla condizione femminile e per organizzare lotte per migliorare le condizioni di vita della donna: in questo modo questa data assunse col tempo un'importanza mondiale, diventando il simbolo delle vessazioni che la donna ha dovuto subire nel corso dei secoli e il punto di partenza per il proprio riscatto.



Oggi la festa della donna viene celebrata da tutte le donne e anche da molti uomini, in tutto il mondo. E’ un giorno di festa e dobbiamo ricordare che è anche un giorno di memoria e di rivendicazione dei diritti delle donne, che dovrebbe essere festeggiato da tutti come la celebrazione di un diritto umano, il diritto alla libertà di essere donne, appunto, di essere lavoratrici e madri, un diritto alla dignità che spesso gli uomini continuano a calpestare.

Le discriminazioni che le donne subiscono ancora oggi in Italia e nel mondo sono molte, per non parlare della violenza a cui sono sottoposte giornalmente. In Italia le statistiche parlano chiaro, purtroppo ancora oggi,ogni tre giorni muore una donna uccisa tra le mura domestiche: il femminicidio continua inesorabile

La scelta di utilizzare la mimosa come simbolo della festa della donna risale al 1946, quando le organizzatrici delle celebrazioni romane cercavano un fiore di stagione a buon prezzo.






05/03/11

Desiderata

Va' serenamente in mezzo al rumore e alla fretta
e ricorda quanta pace ci puo' essere nel silenzio.
Finche' e' possibile senza doverti arrendere conserva
i buoni rapporti con tutti.
Di' la tua verita' con calma e chiarezza, e ascolta gli altri,
anche il noioso e l'ignorante, anch'essi hanno una loro storia da raccontare.
Evita le persone prepotenti e aggressive,
esse sono un tormento per lo spirito.
Se ti paragoni agli altri, puoi diventare vanitoso e aspro,
perche' sempre ci saranno persone superiori ed inferiori a te.
Rallegrati dei tuoi risultati come dei tuoi progetti.
Mantieniti interessato alla tua professione, benche' umile;
e' un vero tesoro rispetto alle vicende mutevoli del tempo.
Sii prudente nei tuoi affari, poiche' il mondo e' pieno di inganno.
Ma questo non ti impedisca di vedere quanto c'e' di buono;
molte persone lottano per alti ideali, e dappertutto la vita e' piena di eroismo.
Sii te stesso. Specialmente non fingere di amare.
E non essere cinico riguardo all'amore,
perche' a dispetto di ogni aridita' e disillusione esso e' perenne come l'erba.

Accetta di buon grado l'insegnamento degli anni,
abbandonando riconoscente le cose della giovinezza.
Coltiva la forza d'animo per difenderti dall'improvvisa sfortuna.
Ma non angosciarti con fantasie.
Molte paure nascono dalla stanchezza e dalla solitudine.
Al di la' di ogni salutare disciplina, sii delicato con te stesso.
Tu sei un figlio dell'universo, non meno degli alberi e delle stelle;
tu hai un preciso diritto ad essere qui.
E che ti sia chiaro o no, senza dubbio l'universo va schiudendosi come dovrebbe.
Percio' sta in pace con Dio, comunque tu Lo concepisca,
e qualunque siano i tuoi travagli e le tue aspirazioni,
nella rumorosa confusione della vita conserva la tua pace con la tua anima.
Nonostante tutta la sua falsita', il duro lavoro e i sogni infranti,
questo e' ancora un mondo meraviglioso. Sii prudente.
Fa di tutto per essere felice.

04/03/11

Danno da discriminazione (persone con disabilità)

dal sito cendonpartners & Persona e Diritti

Nozione - il danno da discriminazione ai danni delle persone con disabilità ha natura non patrimoniale ed è espressamente previsto dalla legge 67/2006. Questa voce di danno rende risarcibili le conseguenze della discriminazione subita da una persona disabile. In particolare, in questa ipotesi la ragione profonda del danno sta nel non aver potuto fare qualcosa che invece chi non è disabile può fare.

Esempio - un soggetto può chiedere un risarcimento, una volta accertata la discriminazione ex legge 67, per la presenza di barriere architettoniche.

Natura - il danno in questione ha natura non patrimoniale ed esistenziale in quanto la lesione che si lamenta riguarda le attività realizzatrici della persona. Il diritto della persona con disabilità a non essere discriminata trova fondamento nell'art. 3 della Costituzione, nell'art. 2 della legge 67/2006 e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Casistica - il giudice ha riconosciuto un danno da discriminazione (€ 4000) in un caso nel quale, durante una prova d'esame, un candidato su sedia a rotelle non era stato messo in condizione di espletare la prova in modo confortevole a causa della inadeguata altezza del tavolo e della presenza di barriere architettoniche all'ingresso; il giudice ha altresì riconosciuto un danno da discriminazione (€ 4000) ad un soggetto disabile cui era stata spostata la barca dal posto usuale ed impedito, da parte del circolo nautico di cui il soggetto era socio, di posizionare un'attrezzatura per il sollevamento accanto al natante.

A Daniel....vivi la vita!

Vivi la vita
La vita è un'opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un'avventura, rischiala.
La vita è felicità, meritala.
La vita è la vita, difendila.
Madre Teresa

Diritto a non essere discriminati

Il diritto a non essere discriminati delle persone con disabilità - sancito appunto nel nostro ordinamento dalla Legge 67/06 e a livello internazionale dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 - sta trovando sempre maggiore rispondenza nella giurisprudenza di merito.

E' emerso il ruolo fondamentale delle associazioni di persone con disabilità che, anche attraverso sapienti azioni giudiziarie, potranno sempre più incidere nella società per promuovere l'inclusione delle persone disabili.

Oggi comportamenti e situazioni che impediscono alle persone con disabilità di avere una vita ordinaria trovano risposte adeguate nel nostro ordinamento. Da un lato i risarcimenti e dall'altro l'attenzione che i Giudici hanno dimostrato per i dettagli delle attività della vita, sono segnali importanti che attestano la forza sempre maggiore che va assumendo oggi - e in termini assolutamente concreti - il principio di parità di trattamento il quale, secondo l'articolo 2 della Legge 67/06, comporta che non possa essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

Le ipotesi di discriminazione contro cui è possibile reagire presentando ricorso al Tribunale sono quella diretta (che determina cioè un trattamento meno favorevole per motivi connessi alla disabilità) e quella indiretta (in cui un fatto apparentemente neutro mette una persona con disabilità in posizione di svantaggio rispetto agli altri: si pensi al divieto di portare cani in un ristorante, fatto di per sé neutro, che però, per una persona non vedente con cane guida, diventa ragione di svantaggio).Inoltre, si può reagire con lo stesso strumento anche contro le molestie e, in genere, contro tutti quei comportamenti, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità o creano un clima di intimidazione, umiliazione e ostilità nei suoi confronti.

da superando.it, qui

03/03/11

Famiglia con disabilità

PERCHÉ “FAMIGLIA CON DISABILITÀ” E PERCHÉ DISABILITÀ IN FAMIGLIA: LA MIGLIORE ED UNICA VITA POSSIBILE
La disabilità, soprattutto nelle forme più gravi, crea un insieme di problematiche che coinvolgono tutta la famiglia. Infatti, le persone con disabilità grave vivono essenzialmente in famiglia (dal 70 al 90% dei casi, secondo le fonti): per questo motivo parliamo di “famiglia con disabilità”.
L’approccio alla disabilità e alle sue conseguenze agisce in maniera diversa sui vari membri della famiglia: i genitori, i fratelli e le sorelle, i nonni e gli altri parenti vivono la disabilità del loro congiunto ciascuno in modi specifici. Tuttavia queste diverse esperienze e sensibilità, almeno nei casi più felici, si fondono armoniosamente e creano il miglior ambiente possibile per la vita di un bambino o di un ragazzo con disabilità.
Le nostre esperienze ci inducono ad affermare che una vita extrafamiliare di buona qualità sia estremamente difficile da realizzare, sia sotto il profilo concreto che sotto quello affettivo: l’istituzionalizzazione va vista come soluzione estrema, da adottare solo quando la persona non può più godere del supporto familiare; anche in questo caso, comunque, il modello organizzativo a cui fare riferimento è la famiglia. A parte tali considerazioni, è chiaro che una scelta di vita extrafamiliare è più che benvenuta quando questa deriva dal desiderio di autonomia e di realizzazione di sé della persona; ma questo avviene molto raramente nei casi di disabilità gravissima.
Le interazioni tra disabilità e famiglia sono numerosissime ed investono in pratica tutti gli aspetti della vita familiare: da quello affettivo, a quello economico, dai rapporti tra i vari membri della famiglia a quelli con la società. L’analisi di queste interazioni verrà esaminata nei capitoli seguenti.
Se il crescere in famiglia è, o almeno dovrebbe essere, la condizione ottimale e naturale per la persona, ancor più lo è per quella con disabilità grave. Il neonato o il bambino con disabilità dovrebbe vivere fuori della famiglia solo per inderogabili necessità di carattere sanitario; anche i ricoveri ospedalieri, almeno nei reparti non di terapia intensiva, sono oggi fortunatamente alleviati dalla possibilità di presenza costante dei genitori.
Naturalmente il concetto di famiglia è oggi mutato rispetto ad un tempo: la famiglia può essere composta anche da una sola persona, anche da un non-genitore, l’importante è che sia presente il legame affettivo e di cura che ne costituisce l’essenza.
Affetto e cura sono in effetti le due necessità-base di un bambino con disabilità grave; non intendiamo ovviamente che queste necessità vengono a mancare con la maggiore età, ma da piccoli sono veramente indispensabili.

art.2 - La famiglia con disabilità di Giorgio Genta e Dario Petri (testo integrale qui)

Definizione di disabilità

LA DISABILITÀ: CHE COS’È, DA COSA È PRODOTTA,
COME SI VALUTA, COME EVOLVE, CHE COSA PRODUCE

La migliore e più moderna definizione di disabilità è quella dell’ICF: “una condizione di salute in un ambiente sfavorevole”. Il vantaggio principale - non solo teorico, ma anche pratico - di tale definizione è un approccio positivo alla disabilità: una attenzione per quello che c’è, non (solo) per quello che manca.
La vecchia definizione dell’ICIH (sistema di classificazione antecedente all’ICF) recitava: ”Limitazione o perdita della capacità di compiere un’attività nel modo o nell’ampiezza considerata normale per un essere umano.” La differenza tra le due definizioni rappresenta uno dei principali progressi metodologici in materia.
Da che cosa è prodotta la disabilità?
Le cause possono essere molteplici. Noi tratteremo solo quelle che producono disabilità in età perinatale o pediatrica. Non tratteremo specificatamente di quelle dell’età adulta, perché per molti degli aspetti che ci interessano non differiscono sostanzialmente da quelle dell’età evolutiva, e neppure di quelle dell’età avanzata, perché rientrano generalmente nella normale decadenza psicofisica dovuta all’invecchiamento o alle patologie ad essa correlate.
Ecco le principali cause di disabilità:
- malattie genetiche trasmesse dai genitori, che talvolta ne sono già portatori, anche se senza alcun sintomo evidente;
- malattie contratte dalla madre durante la gestazione e trasmesse al feto;
- danni da parto (ipossia perinatale, danni da manipolazione all’atto del parto, danni da cesareo ritardato, …)
- traumi post parto (traumi da urto o da caduta, ipossia da cause varie, annegamento, spasmo laringeo, inalazione di liquidi o solidi, …)
- malattie contratte in età pediatrica.
Per la valutazione della disabilità rimandiamo alle tabelle dell’ICF, che ne danno una classificazione aggiornata e scientificamente attendibile.
Esistono altri modi, più empirici e datati, ma ancora molto usati, di valutare la disabilità, soprattutto per fini specifici, quali quelli pensionistici, legali ed assicurativi.
Nel seguito tratteremo soprattutto la disabilità gravissima (che è quella che condiziona maggiormente la vita e le relazioni familiari). Non essendo a conoscenza di una definizione di disabilità gravissima ampiamente riconosciuta dal mondo medico, nel seguito la intenderemo come una importante limitazione a svolgere autonomamente gli atti indispensabili per il mantenimento in vita.
Tale limitazione è così importante che per esplicare gli atti necessari alla vita, la persona che ne è affetta necessita di assistenza continua; se tale assistenza viene a mancare, anche per un breve periodo di tempo, possono pertanto insorgere complicanze irreparabili o anche letali.
In relazione all’evoluzione nel tempo, possiamo distinguere tra disabilità stazionarie e disabilità ingravescenti. Esistono anche forme di disabilità che, se trattate tempestivamente ed efficacemente con appropriati programmi riabilitativi, possono regredire in modo significativo.
Sono generalmente ingravescenti le disabilità associate a patologie genetiche, soprattutto quelle più gravi. Le grandi aspettative generate dai trattamenti con cellule staminali, potenzialmente in grado di riparare un errore genetico, non hanno ancora permesso di raggiungere i risultati attesi, ma costituiscono indubbiamente una base promettente per il sogno antico di ogni madre e di ogni padre con un figlio con disabilità: quello di poter sperare nella guarigione.
La disabilità è associata a una lesione. Da un punto di vista fisico, al danno primario che ha causato la disabilità stessa, si aggiungono spesso danni secondari, causati dalle conseguenze della disabilità sul corretto funzionamento della persona. Disabilità psichiche o relazionali producono problematiche nella vita affettiva, nell’apprendimento, nella vita di relazione.
Ma la disabilità produce soprattutto l’handicap, inteso come conseguenza sociale della disabilità.
Se non è possibile ridurre in modo significativo la disabilità, molto può essere fatto per ridurre o eliminare l’handicap. Basta volerlo fare davvero!

capitolo 1 - La famiglia con disabilità - di Giorgio Genta e Dario Petri (testo integrale qui)