art.19 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le
persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta
delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di
facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale
diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche
assicurando che:
(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di
uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi
vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a
domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa
l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella
società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di
segregazione;
(c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano
messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone
con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.
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