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25/01/11

Libertà di movimento e cittadinanza

art.18 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

1. Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di
uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di
scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche
assicurando che le persone con disabilità:
(a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano
private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;
(b) non siano private a causa della disabilità, della capacità di ottenere,
detenere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza
o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure
pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie
per facilitare l’esercizio del diritto alla libertà di movimento;
(c) siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio;
(d) non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del
diritto di entrare nel proprio paese.
2. I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo
la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire
una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri
genitori e di essere da questi allevati.

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