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06/01/11

Accesso alla giustizia

art.13 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

1. Gli Stati Parti garantiscono l’accesso effettivo alla giustizia per le persone con
disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di
idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell’età, allo
scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in
qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase
investigativa e le altre fasi preliminari.
2. Allo scopo di aiutare a garantire l’effettivo accesso delle persone con
disabilità alla giustizia, gli Stati Parti promuovono una formazione
adeguata per coloro che operano nel campo dell’amministrazione della
giustizia, comprese le forze di polizia ed il personale penitenziario.

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