art.20 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Mobilità personale
Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con
disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile,
provvedendo in particolare a:
(a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e
nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili;
(b) agevolare l’accesso da parte delle persone con disabilità ad ausilii per
la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di
assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di
qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;
(c) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che
lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
(d) incoraggiare i produttori di ausilii alla mobilità, apparati e accessori e
tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti
della mobilità delle persone con disabilità.
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