art.15 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
"Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti
crudeli, inumani o degradanti"
1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere
sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o
scientifiche.
2. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative,
giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità,
su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
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