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06/01/11

Libertà e sicurezza della persona

art.14 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

1. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di
uguaglianza con gli altri:
(a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale;
(b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che
qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che
l’esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una
privazione della libertà.
2. Gli Stati Parti assicurano che, nel caso in cui le persone con disabilità
siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, esse abbiano
diritto su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dalle
norme internazionali sui diritti umani e siano trattate conformemente agli
scopi ed ai principi della presente Convenzione, compreso quello di
ricevere un accomodamento ragionevole.

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