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04/01/11

Diritto esigibile

Le persone con limitata o nulla autonomia, hanno diritto, pienamente esigibile e senza limiti di durata alle prestazioni residenziali e semiresidenziali.
Detto riconoscimento deve essere attuato dalle Regioni, dalle Asl e dai Comuni ai sensi della lettera m) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, così redatto: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) m)determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».
I Lea (Livelli essenziali di assistenza) di cui all 'articolo 54della legge 289/2002 devono essere garantiti dal Servizio sanitario nazionale,poiché i Comuni sono coinvolti nella loro attuazione (cfr. il decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e il già citato articolo 54 dellalegge 289/2002) .
Infatti, trattandosi di diritti esigibili costituzionalmente garantiti, i Comuni sono obbligati a mettere a disposizione degli enti gestori delle attività socioassistenziali le necessarie risorse economiche.
Se la legge ammettesse che i Comuni possono stanziare finanziamenti inadeguati,i diritti non sarebbero certamente esigibili.

(da http://www.fondazionepromozionesociale.it/)

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