Articolo 12 Convenzione ONU sui diritti delle persone condisabilità
Uguale riconoscimento dinanzi alla legge
1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto
al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.
2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della
capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti
della vita.
3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l’accesso da
parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare
per esercitare la propria capacità giuridica.
4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all’esercizio della
capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire
abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali
garanzie devono assicurare che le misure relative all’esercizio della
capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della
persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza
indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona,
che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a
periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed
imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere
proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli
interessi delle persone.
5. Sulla base di quanto disposto nel presente articolo, gli Stati Parti
adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l’uguale diritto
delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei
propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e
altre forme di credito finanziario, e assicurano che le persone con
disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.
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