art.11 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie
Gli Stati Parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto
internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme
internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la
protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di
rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie
e le catastrofi naturali.
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