art.9 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Accessibilità
1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera
indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli
Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con
disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente
fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i
sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre
attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che
in quelle rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e
l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicano, tra
l’altro, a:
(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese
scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi
informatici e quelli di emergenza.
2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:
(a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per
l’accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e
verificarne l’applicazione;
(b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi
aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti
dell’accessibilità per le persone con disabilità;
(c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si
confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;
(d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in
caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
(e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o
animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti
professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare
l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
(f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone
con disabilità per garantire il loro accesso all’informazione;
(g) promuovere l’accesso delle persone con disabilità alle nuove
tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso
internet;
(h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la
produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione
e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano
accessibili al minor costo.
su fb
Nessun commento:
Posta un commento