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02/03/10

Sentenza Corte Costituzionale


Non si possono mettere limiti alle ore di sostegno per i disabili gravi!

A sancirlo è la Corte Costituzionale con sentenza depositata il 26 febbraio u.s.

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno;dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
La motivazione della Corte Costituzionale è legata all'impossibilità per il disabile grave di conseguire il livello di istruzione prevista, in contrasto con i valori di solidarietà collettiva nei confronti dei disabili gravi".

Per la consulta si tratta di "un illogico e irrazionale regime discriminatorio che non tiene conto del diverso grado di disabilità di tali persone, incidendo così sui loro diritti".

Per coloro i quali, quindi, sarà riconosciuta la connotazione di gravità, l’ordinamento scolastico dovrà organizzarsi, prevedendo anche la possibilità di assumere "in deroga" insegnanti di sostegno così da garantire il fondamentale diritto all’istruzione degli alunni disabili. E ciò, di conseguenza riverbererà effetti favorevoli anche agli alunni ritenuti non gravi.La Corte Costituzionale preliminarmente precisa «...che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona».

vedi qui sentenza


2 commenti:

Maria Grazia ha detto...

Però, è anche vero (e questo lo si osservava a Rimini a novembre nel Convegno sulla qualità dell'integrazione scolastica) che questo rafforza l'idea che lo studente disabile sia problema esclusivamente dell'insegnante di sostegno.
Che, soprattutto in certi casi di gravità, un affiancamento continuo sia indispensabile, non ci piove ma perché non coinvolgere di più i docenti curricolari? Perché, invece di aggiungere ore di sostegno non aggiungiamo ore di compresenza specificatamente destinate ad un lavoro 1 a 1 con lo studente? Lo si fa per le supplenze, perché non farlo per la didattica? In questa maniera i docenti di classe avrebbero anche maggiore possibilità di conoscere di più studenti che, troppo spesso, vengono identificati con una sindrome o una patologia invece che con nome e cognome...
Ma, con i tempi che corrono, questi sembrano "esercizi di stile" più che proposte attuabili.
Maria Grazia
PS grazie per il link :-)

Valeria ha detto...

Sono d'accordo con te Maria Grazia.
C'è molto da lavorare ancora anche nella scuola.