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18/02/11

Salute

art.25 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di
godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate
sulla disabilità. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire
loro l’accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche
differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli
Stati Parti devono:
(a) fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi
accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità
dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i
servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i
programmi di salute pubblica destinati alla popolazione;
(b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno
necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di
diagnosi precoce e di intervento d’urgenza, e i servizi destinati a ridurre
al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori
e gli anziani;
(c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino
possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;
(d) richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità
cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in particolare
ottenendo il consenso libero e informato della persona con disabilità
coinvolta, accrescendo, tra l’altro, la conoscenza dei diritti umani,
della dignità, dell’autonomia, e dei bisogni delle persone con disabilità
attraverso la formazione e l’adozione di regole deontologiche nel
campo della sanità pubblica e privata;
(e) vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle
persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni
eque e ragionevoli, un’assicurazione per malattia e, nei paesi nei
quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un’assicurazione
sulla vita;
(f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione
di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.

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