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12/02/11

Rispetto del domicilio e della famiglia

art.23 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci ed adeguate ad eliminare le
discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che
attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni
personali, su base di uguaglianza con gli altri, in modo da garantire che:
(a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età
per contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base
del pieno e libero consenso dei contraenti;
(b) sia riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di decidere
liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all’intervallo
tra le nascite e di avere accesso in modo appropriato secondo l’età, alle
informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano
forniti i mezzi necessari ad esercitare tali diritti;
(c) le persone con disabilità, inclusi i minori, conservino la loro fertilità su
base di uguaglianza con gli altri.
2. Gli Stati Parti devono garantire i diritti e le responsabilità delle persone
con disabilità in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di
minori o di simili istituti, ove tali istituti siano previsti dalla legislazione
nazionale; in ogni caso l’interesse superiore del minore resta la
considerazione preminente. Gli Stati Parti forniscono un aiuto appropriato
alle persone con disabilità nell’esercizio delle loro responsabilità di genitori.
3. Gli Stati Parti devono garantire che i minori con disabilità abbiano pari
diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Ai fini della realizzazione di
tali diritti e per prevenire l’occultamento, l’abbandono, la mancanza di
cure e la segregazione di minori con disabilità, gli Stati Parti si impegnano
a fornire informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori
con disabilità e alle loro famiglie.
4. Gli Stati Parti devono garantire che un minore non sia separato dai
propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti,
soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla
legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel
superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere
separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di
uno o di entrambi i genitori.
5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora i familiari più stretti non siano in
condizioni di prendersi cura di un minore con disabilità, a non tralasciare
alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all’interno della
famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all’interno della comunità
in un contesto familiare.

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