art.22 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Rispetto della vita privata
1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di
residenza o dalla propria sistemazione, può essere soggetta ad interferenze
arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa,
nella sua corrispondenza, o in altri tipi di comunicazione, o a lesioni illegali
al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno
il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
2. Gli Stati Parti tutelano il carattere confidenziale delle informazioni
personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone
con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.
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