art.26 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo
ricorso a forme di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con
disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà
fisiche, mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento e
partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti
organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e programmi complessivi per
l’abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità,
dell’occupazione, dell’istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi
servizi e programmi:
(a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una
valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno;
(b) facilitino la partecipazione e l’integrazione nella comunità e in tutti gli
aspetti della società, siano volontariamente posti a disposizione delle
persone con disabilità nei luoghi più vicini possibili alle proprie
comunità, comprese le aree rurali.
2. Gli Stati Parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e
permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di
abilitazione e riabilitazione.
3. Gli Stati Parti promuovono l’offerta, la conoscenza e l’utilizzo di
tecnologie e strumenti di sostegno, progettati e realizzati per le persone
con disabilità, che ne facilitino l’abilitazione e la riabilitazione.
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