art.24
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all’istruzione delle persone con
disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su
base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di
istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo
tutto l’arco della vita, finalizzati:
(a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e
dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle
libertà fondamentali e della diversità umana;
(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria
personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità
fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
(c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare
effettivamente a una società libera.
2. Nell’attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che:
(a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione
generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non
siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria
gratuita libera ed obbligatoria o dall’istruzione secondaria;
(b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con
gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono, ad un’istruzione
primaria, di qualità e libera ed all’istruzione secondaria;
(c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni
di ciascuno;
(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del
sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
(e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che
ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione,
conformemente all’obiettivo della piena integrazione.
3. Gli Stati Parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di
acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare
la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita
della comunità. A questo scopo, gli Stati Parti adottano misure adeguate,
in particolare al fine di:
(a) agevolare l’apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle
modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed
alternativi, delle capacità di orientamento e di mobilità ed agevolare il
sostegno tra pari ed attraverso un mentore;
(b) agevolare l’apprendimento della lingua dei segni e la promozione
dell’identità linguistica della comunità dei sordi;
(c) garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare
i minori, ricevano un’istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità
e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in
ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.
4. Allo scopo di facilitare l’esercizio di tale diritto, gli Stati Parti adottano
misure adeguate nell’impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con
disabilità, che siano qualificati nella lingua dei segni o nel Braille e per
formare i dirigenti ed il personale che lavora a tutti i livelli del sistema
educativo. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della
disabilità e l’utilizzo di appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di
comunicazione aumentativi ed alternativi, e di tecniche e materiali
didattici adatti alle persone con disabilità.
5. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere
accesso all’istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale,
all’istruzione per adulti ed all’apprendimento continuo lungo tutto l’arco
della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A
questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con
disabilità un accomodamento ragionevole.