
Un post di Paolo sulla compartecipazione alle spese per le persone con disabilità inserite nelle strutture dei servizi sociali...
Un blog che si chiama ‘confrontandoci’ invita a sollevare problemi comuni a tutti noi, con l’augurio che il confronto di idee e di esperienze sia ricco e continuo. Per questo vorrei sottolineare il problema delle rette mensili che dobbiamo pagare per la frequenza dei nostri figli nei centri socio-riabilitativi diurni. La retta viene calcolata – direi ovunque - sulla base del reddito familiare, e non sulla base del reddito individuale della persona che frequenta i centri, come vorrebbe la normativa. Ciò comporta , per una famiglia con due genitori che lavorano, una spesa di circa 200 euro mensili: in ogni caso è questa la cifra che io sborso per mia figlia. Se il calcolo venisse fatto solo sulla base del reddito di mia figlia, e cioè indennità di accompagnamento e pensione di invalidità, per un totale di circa 720 euro mensili, io dovrei pagare molto meno. Sappiamo tutti che questo è un momento difficile, che la crisi in atto non permette richieste che possono sembrare ‘irragionevoli’, ma i diritti sono diritti per tutti, le norme sono norme per tutti e non si capisce perché , se il disabile è privo di reddito, ci si rivolga al reddito della famiglia. Avere la pensione di invalidità, e dunque non avere redditi da lavoro, è forse un privilegio?L’art.3 del decreto legislativo 109/98 prevede che “per i percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave…)…..venga considerata “la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione “.Pertanto, la compartecipazione al costo per una disabilità grave dovrebbe essere commisurata non alla situazione economica del suo intero nucleo familiare (ISEE), ma alla sua esclusiva e personale condizione economica. Inoltre, come mi ha fatto notare l’ANFFAS, le provvidenze economiche assistenziali non sono computabili neppure ai fini IRPEF, ai sensi del DPR.601/1973. Aggiungo che la richiesta di compartecipazione ai costi in base all’ISEE familiare viola anche le norme sulla privacy, che tutelano la riservatezza dei dati fiscali dei familiari non direttamente interessati.Alcune sentenze, come quelle del TAR di Brescia o di Catania, confermano il nostro punto di vista. Anzi, il TAR di Brescia (sentenza n.350/08) stabilisce che neppure l’indennità di accompagnamento o la pensione di invalidità dovrebbero essere incluse nel calcolo dei redditi del solo assistito, poiché provvidenze economiche puramente assistenziali e neppure computabili, come dicevamo, ai fini IRPEF.In questi giorni circa 30 famiglie di Bologna stanno preparando un ricorso al TAR contro i solleciti di pagamento delle rette inviati dalla Regione Emilia-Romagna. Queste famiglie hanno sospeso due anni fa di pagare le rette, con la richiesta di “pagare il giusto”, appellandosi alla legge nazionale che fissa nel solo reddito del disabile il criterio per stabilire la quota di contributo. Mi piacerebbe sapere cosa avviene nelle altre regioni, come si comportano le ASL locali e come si comportano le famiglie.
2 commenti:
Infatti la L.328/2000 parla chiaro. Per la compartecipazione alle spese si deve fare riferimento solo al reddito dell'assistito in caso di accertata situazione di gravità ai sensi della L.104/92 art.3 c.3.
Devo dire che a Bolzano, per quanto riguarda il laboratorio diurno protetto, abbiamo risolto dopo anni di battaglie e di ricorsi. E' stato istituito anche l'assegno di cura in base alla gravità e ognuno restituisce quanto percepisce in più (oltre la pensione e l'invalidità) per la frequenza del laboratorio e i meno gravi pagano la retta della mensa.
Invece per il convitto è rimasta ancora una retta da pagare a carico della famiglia (massimo 100 Euro al mese)
devo fare una precisazione...giusto il riferimento alla L.328/2000, ma la compartecipazione alle spese riferendosi al solo assistito se in situazione di gravità, è comunque il D.L. 1o9/98 che cita Paolo...
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