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11/08/13

Ricorso in autotutela






Grazie al ricorso in autotutela ogni cittadino può ottenere velocemente l’annullamento di un atto (un avviso, un verbale, una cartella esattoriale, ecc.) emesso da una pubblica autorità senza dover ricorrere al giudice e, quindi, senza pagare un avvocato e anticipare le spese per la causa.   A volte, quando un atto è palesemente illegittimo o viziato (per es. una contravvenzione per un’auto non intestata al destinatario; una cartella esattoriale per un tributo non dovuto o già pagato; un verbale che difetti di uno degli elementi essenziali, ecc.) è interesse anche della pubblica amministrazione evitare una causa che la vedrebbe sicuramente perdente; nello stesso tempo, è anche interesse del cittadino evitare un contenzioso lungo e costoso.   Così, la legge consente a chiunque, senza bisogno di difensori, di presentare un ricorso direttamente all’ufficio che ha emanato l’atto contestato o, in caso di grave inerzia, a quello gerarchicamente superiore. Si tratta di una normale richiesta, in carta semplice, che non necessita di formule particolari purché inviata con raccomandata a.r. 

Con la richiesta di autotutela, il cittadino non fa altro che segnalare all’amministrazione l’errore in cui essa è caduta, sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto ed, eventualmente, ad annullarlo.     Questo ricorso si chiama “autotutela” [1] proprio perché rappresenta quel potere/dovere della amministrazione di tutelarsi dai suoi stessi errori e di correggere o annullare gli atti illegittimi, evitando inutili condanne giudiziali. 

ATTENZIONE: ovviamente, la presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato. Per cui è sempre meglio cautelarsi onde evitare l’eventualità che l’Amministrazione non risponda al ricorso o lo rigetti: poiché, in tal caso, l’atto – pur se viziato – diverrebbe definitivo e contro di esso non vi sarebbero più tutele. È buona regola, allora, tenere sempre sotto controllo i termini per presentare il ricorso in Tribunale e, in prossimità del loro scadere, in caso di mancata risposta o di rigetto dell’Amministrazione, avviare comunque la fase giudiziale. In alternativa, come si dirà tra breve, è consigliabile presentare, parallelamente alla richiesta di autotutela, anche il ricorso in tribunale per non rischiare che l’atto diventi definitivo.   Il ricorso in autotutela può essere presentato anche dopo la scadenza dei termini per l’opposizione in tribunale, in quanto non vi sono limiti per l’amministrazione di riconsiderare la legittimità del proprio operato.


fonte:laleggepertutti

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