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07/08/13

ISEE - parere favorevole dalle Commissioni


Camera dei deputati
BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Commissioni Riunite (VI e XII) – 6 agosto 2013

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
   a) il Governo confermi l'esclusione dal campo di applicazione del nuovo ISEE delle prestazioni assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, poiché un ampliamento del medesimo campo di applicazione che vada oltre le prestazioni sociali, così come definite dall'articolo 1 dello schema di decreto, potrà essere disposto solo in seguito ad una esplicita previsione legislativa;
   b) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1, lettera e), di prevedere la seguente definizione di prestazioni sociali agevolate: «prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti e le prestazioni sociali collegate nella misura dell'agevolazione o nella determinazione della compartecipazione a determinate situazioni economiche»;
   c) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1, lettera f), nella definizione di «prestazioni agevolate di natura socio sanitaria» dopo le parole: «persone con limitazioni all'autonomia» di aggiungere le parole: «e disabili»;
   d) valuti il Governo l'opportunità – in relazione al trattamento delle persone con disabilità e non autosufficienti nel nuovo ISEE – di prevedere un trattamento più favorevole con riferimento a situazioni in cui, in presenza di un reddito della persona disabile molto basso o nullo e, contestualmente, di beni patrimoniali, la detrazione prevista nel nuovo ISEE potrebbe non operare pienamente;
   e) rispetto ai problemi sollevati dalle associazioni dei disabili e all'inserimento delle indennità all'interno dell'Indicatore della situazione reddituale (ISR), valuti il Governo l'opportunità di intervenire in maniera equitativa aumentando le franchigie e prevedendo uno specifico intervento per le famiglie con figli minori disabili e per i casi di polidisabilità;
   f) con riferimento ai proprietari di casa, si segnala che nello schema in esame le franchigie sono state portate in conto reddito, anziché essere lasciate in conto patrimonio, come avveniva per il vecchio ISEE. Le Commissioni segnalano che la previsione può comportare distorsioni, abbattendo eccessivamente i redditi di chi ha patrimoni modesti, ovvero non permettendo di usufruire completamente della franchigia della prima casa, causa «incapienza», per il soggetto che, pur proprietario, si trovi in una situazione, magari temporanea, di basso reddito, e suggeriscono pertanto di riportare la franchigia per i proprietari della prima casa in conto patrimonio;
   g) con riferimento alla eliminazione, nel nuovo ISEE, della maggiorazione della scala di equivalenza per il genitore solo, non lavoratore e con figli minori, valuti il Governo l'opportunità, vista la situazione di particolare fragilità di tali famiglie, di reintrodurre la suddetta maggiorazione anche nel nuovo ISEE;
   h) a tutela delle famiglie più numerose, sulle quali gli indicatori della situazione patrimoniale sono destinati ad incidere diversamente da quelle con un numero minore di figli o senza figli, si segnala l'opportunità che il Governo riveda sia la franchigia sulla prima casa (nel rispetto dell'equivalenza di trattamento tra affittuari e proprietari) sia quella massima di euro 10.000, prevista all'articolo 5, comma 6, ai fini della determinazione del valore del patrimonio mobiliare;
   i) in tema di individuazione della consistenza dei depositi e dei conti correnti bancari e postali, si osserva che l'articolo 5, comma 4, lettera a), dello schema di decreto prevede un meccanismo assai incerto e complesso ai fini della determinazione della data di riferimento per il saldo contabile attivo: valuti pertanto il Governo l'opportunità di una riformulazione della disposizione che prenda a parametro di controllo anche il valore della giacenza annua media, riferita all'anno precedente la dichiarazione;
   l) valuti il Governo l'opportunità di estendere le maggiorazioni della scala di equivalenza di cui all'Allegato 1 per le famiglie con più di due figli minorenni, anche ai figli maggiorenni che facciano parte del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, purché a carico ai fini IRPEF;
   m) considerata, infine, la complessità della nuova disciplina e la necessità di valutarne l'effettivo impatto, proseguendo nella positiva pratica della consultazione già intrapresa in sede di predisposizione dello schema di decreto in esame, il Governo provveda alla costituzione di una sede stabile di confronto con le istituzioni, le parti sociali e le associazioni nazionali portatrici d'interessi, con il compito di monitorare l'applicazione del nuovo strumento e le eventuali proposte di correttivi.
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