La quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1607 del 15 febbraio scorso, depositata il 17 marzo successivo, ha riaffermato il principio secondo il quale per le persone con grave disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, e per gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti accertati dalle ASL, la contribuzione ai costi - rispetto alla fruizione di servizi domiciliari, diurni o residenziali in percorsi sociosanitari - deve avvenire sulla base del solo ISEE personale e non familiare (l'ISEE è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
Il Consiglio di Stato, inoltre - modificando un precedente orientamento espresso in un parere della Sezione Consultiva dello stesso -, ha affermato che il riferimento all'ISEE personale è un «livello essenziale», contenuto nell’articolo 3, comma 2 ter del Decreto Legislativo 130/00, che deve quindi essere garantito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e non è modificabile da singole leggi regionali, le quali possono invece graduare diversamente l'ammontare dell’ISEE familiare per le persone con disabilità non grave. E ciò anche in assenza del decreto governativo previsto dalla norma sopracitata, poiché essa ha un valore semplicemente organizzativo che non può annullare un principio stabilito dall'articolo 117 della Costituzione.
A tale affermazione il Consiglio di Stato perviene sulla base anche della lettura della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall'Italia con la Legge 18/09, che vieta di trattare nello stesso modo persone con disabilità grave e non grave.
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2 commenti:
Poichè gli Enti Locali non applicano questa sentenza, è possibile costruire una protesta in rete, studiare interventi di sostegno reciproco per fare pressione sugli amministratori? (Paolo)
prova a venire su facebook, siamo molti genitori...sarebbe utile per studiare insieme qualcosa...ciao a presto:)
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