“L’Universo non giudica: cospira a favore di ciò che desideriamo. Perciò il guerriero ha il coraggio di guardare le ombre della propria anima, e si domanda se non stia chiedendo qualcosa di sbagliato per se stesso. E presta sempre grande attenzione a ciò che pensa.” PAULO COELHO
15/10/11
Sentenze - riepilogo - compartecipazione costi
IMPORTANTI SENTENZE
a) Nella sentenza n. 1607/2011 del 15 febbraio 2011, depositata in Cancelleria il 16 marzo 2011, la
Sezione quinta del Consiglio di Stato ha stabilito che l’evidenziazione della situazione economica del
solo assistito (soggetto con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenne non
autosufficiente) contenuta nei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 «costituisce uno dei livelli
essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme nell’intero territorio nazionale»
a cui «sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi»;
b) con la sentenza n. 5185/2011 del 31 maggio 2011 depositata in Cancelleria il 16 settembre 2011,
il Consiglio di Stato ha confermato in modo inequivocabile che gli assistiti, qualora si tratti di
soggetti con handicap in situazione di gravità, devono contribuire esclusivamente sulla base delle
loro personali risorse economiche senza alcun onere ai congiunti conviventi o non conviventi. Il
Consiglio di Stato ha fondato la sua decisione anche sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 18/2009,
affermando quanto segue: «La giurisprudenza ha già sottolineato che la Convenzione si basa sulla
valorizzazione della dignità intrinseca, dell’autonomia individuale e dell’indipendenza della persona
disabile (v. l’art. 3, che impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili,
in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona, che nel
settore specifico rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a
prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio
economico per gli enti pubblici)».
Si ricorda che le norme di legge riguardanti i soggetti con handicap grave sono identiche a quelle
concernenti gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti;
c) nella sentenza n. 784/2011 del 9 marzo 2011, depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011, la
Sezione prima del Tar della Lombardia ha precisato che «la regola della evidenziazione della
situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave,
integra un criterio immediatamente applicabile ai fini della fruizione di prestazioni afferenti a percorsi
assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo
diurno o continuativo, senza lasciare spazio alcuno alle amministrazioni locali per una
diversa gestione in sede regolamentare» e che, pur tenendo conto «delle difficoltà dei Comuni
nel reperimento di fondi sufficienti per far fronte alle legittime richieste di prestazioni socio-sanitarie
e socio-assistenziali da parte di coloro che ne abbiano diritto secondo legge» questa situazione «non
può tradursi in misure che incidano negativamente sugli utilizzatori finali che, in quanto soggetti
svantaggiati, la legge statale ha inteso proteggere; d’altra parte non può trovare risposta in sede
giurisdizionale, ma esclusivamente in quella politica di riparto delle competenze e degli oneri
finanziari posti dalla legge direttamente a carico degli enti locali: il che significa che la questione di
legittimità costituzionale sollevata, a prescindere dai possibili profili di fondatezza, non è rilevante ai
fini della definizione del presente giudizio»;
d) nella sentenza n. 785/2011 del 9 marzo 2011, depositata in Cancelleria il 24 marzo, la stessa
Sezione prima del Tar della Lombardia ha condannato il Comune di Dresano a risarcire nella misura
di euro 2.200 il danno esistenziale subito dalla minore R.S. «in quanto l’illegittimo comportamento
del Comune ha determinato uno slittamento della data di inizio del servizio [frequenza di un centro
diurno per soggetti con grave handicap intellettivo] da settembre a novembre 2009».
Inoltre nella sentenza viene precisato che «ove i genitori avessero dimostrato che, nel periodo di
colpevole ritardo dell’Amministrazione comunale, essi abbiano provveduto direttamente e a proprie
spese ad assicurare un servizio equivalente alla propria figlia minore, i relativi costi avrebbero
rappresentato l’ammontare del danno patrimoniale risarcibile in loro favore».
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