1. E’ istituito un Comitato sui diritti delle persone con disabilità (da qui in
avanti denominato “Comitato”), che svolge le funzioni qui di seguito
indicate.
2. Il Comitato si compone, a decorrere dall’entrata in vigore della
presente Convenzione, di dodici esperti. Alla data del deposito di sessanta
ratifiche o adesioni alla presente Convenzione, saranno aggiunti sei
membri al Comitato, che raggiungerà la composizione massima di diciotto
membri.
3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di
alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel
settore oggetto della presente Convenzione. Nella designazione dei propri
candidati, gli Stati Parti sono invitati a tenere in debita considerazione le
disposizioni stabilite nell’articolo 4 paragrafo 3 della presente
Convenzione.4. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati Parti, tenendo in
considerazione i principi di equa ripartizione geografica, la
rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi
giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di
esperti con disabilità.
5. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di
persone designate dagli Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle
riunioni della Conferenza degli Stati Parti. A tali riunioni, ove il
costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i
candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza
assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.
6. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dopo l’entrata in vigore della
presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni
elezione, il Segretario Generale dell’Organizzazione Nazioni Unite invita
per iscritto gli Stati Parti a proporre i propri candidati nel termine di due
mesi. Successivamente il Segretario Generale prepara una lista in ordine
alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati Parti che li
hanno proposti, e la comunica agli Stati Parti della presente Convenzione.
7. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili una
sola volta. Tuttavia, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione
scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nominativi
dei sei membri sono estratti a sorte dal Presidente della riunione di cui al
paragrafo 5 del presente articolo.
8. L’elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle
elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.
9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per
qualsiasi altro motivo, questi dichiari di non potere più svolgere le sue
funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nomina un
altro esperto in possesso delle qualifiche e dei requisiti stabiliti dalle
disposizioni pertinenti del presente articolo, per ricoprire il posto vacante
fino allo scadere del mandato corrispondente.
10. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette
a disposizione del Comitato il personale e le strutture necessari ad
esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della
presente Convenzione, e convoca la prima riunione.
12. I membri del Comitato ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, emolumenti provenienti dalle risorse delle
Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall’Assemblea
Generale, tenendo in considerazione l’importanza delle funzioni del
Comitato.
13. I membri del Comitato beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e
delle immunità accordate agli esperti in missione per conto
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni
pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni
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