1. Gli Stati Parti designano, in conformità al proprio sistema di governo,
uno o più punti di contatto per le questioni relative all’attuazione dellapresente Convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno
alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di
facilitare le azioni legate all’attuazione della presente Convenzione nei
differenti settori ed a differenti livelli.
2. Gli Stati Parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e
amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al
proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi
indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare
l’attuazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale
meccanismo, gli Stati Parti devono tenere in considerazione i principirelativi allo
protezione e la promozione dei diritti umani.
3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro
organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipe al
processo di monitoraggio.anche su facebook
status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la
Nessun commento:
Posta un commento