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02/05/11

Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

art.33 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

1. Gli Stati Parti designano, in conformità al proprio sistema di governo,
uno o più punti di contatto per le questioni relative all’attuazione della
presente Convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno
alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di
facilitare le azioni legate all’attuazione della presente Convenzione nei
differenti settori ed a differenti livelli.
2. Gli Stati Parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e
amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al
proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi
indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare
l’attuazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale
meccanismo, gli Stati Parti devono tenere in considerazione i principi
relativi allo
protezione e la promozione dei diritti umani.
3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro
organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipe al
processo di monitoraggio.

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