1. Ogni Stato Parte presenta al Comitato, tramite il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle
misure prese per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente
Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni
dall’entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte
interessato.
2. Successivamente, gli Stati Parti presentano rapporti complementari
almeno ogni quattro anni ed ogni altro rapporto che il Comitato richieda.
3. Il Comitato stabilisce le linee guida applicabili per quanto attiene al
contenuto dei rapporti.
4. Gli Stati Parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale
completo non sono tenuti, nei propri rapporti successivi, a ripetere
informazioni già fornite. Gli Stati Parti sono invitati a redigere i propri
rapporti secondo una procedura aperta e trasparente e a tenere in dovuta
considerazione le disposizioni di cui all’articolo 4 paragrafo 3 della
presente Convenzione.
5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che incidono
sull’adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.La pagina della Convenzione ONU creata da me su Facebook