Ancora sulla compartecipazione alla spesa socio-sanitaria: interessante ordinanza del Tribunale di Trento!
Con l'ordinanza n.207 del 25 giugno 2013 (pubblicata nella G.U. n. 41 del 9.10.2013), il Tribunale di Trento ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della l. prov. 27.07.2007, n. 13[1](rubricata Politiche sociali nella provincia di Trento), invocando il contrasto con l’art. 38 della Costituzione e con l’art. 4 del d.P.R. 31.08.1972, n. 670 (vale a dire, il Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
L’atto di promovimento origina dal ricorso presentato da una disabile grave(per essere stata la signora dichiarata invalida con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua e non essendo la medesima in grado di compiere gli atti quotidiani della vita) che, avendo come unica fonte di reddito la complessiva somma mensile di €. 822,99, non è in grado di pagare la retta dovuta alla Casa di riposo presso la quale si trova ricoverata (retta il cui importo ammonta a €. 1.275,00). L’assistita domanda in sede giudiziale che, in virtù dell’art. 3, co. 2-ter, del d.lgs. n. 109 del 1998 (nelblog si è in più occasioni discusso di tale norma: ad es., cfr. qui, qui, qui, equi), venga accertato l’obbligo, in capo all’amministrazione comunale, di provvedere al versamento – in favore della RSA – della somma risultante dalla differenza tra la retta e il reddito mensile percepito dalla ricorrente (dedotta altresì una piccola somma per le esigenze personali di quest’ultima). Al contrario, il Comune, richiamando la normativa della Provincia autonoma di Trento, sostiene che debbano essere i familiari tenuti agli alimenti (ex art. 433 cod. civ.) a provvedere al predetto versamento.
In particolare, come anticipato, la norma che viene in rilievo è l’art. 18, della l. prov. Trento 27.07.2007, n. 13, che così dispone: “[i] soggetti che fruiscono di prestazioni consistenti nell’erogazione di un servizio compartecipano alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza […], nonché in relazione alla tipologia della prestazione erogata
Corretto (e condivisibile) il richiamo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13.12.2006 e ratificata dall’Italia con la l. 3.03.2009, n. 18, dalla quale emerge la necessità di valorizzare il disabile come persona dotata di autonomia e indipendenza, da garantire a prescindere dai rapporti familiari e, a maggior ragione, in presenza di una situazione economica precaria
Pertanto, si afferma nell’ordinanza di rimessione, “non appare conforme alla Convenzione una normativa interna che imponga di prendere in considerazione la situazione economica dei familiari del soggetto portatore di handicap”, perché siffatta normativa priverebbe i soggetti disabili della propria indipendenza, essendo questi ultimi obbligati a rivolgersi ai propri familiari per il pagamento delle rette da sostenere per il ricovero nelle case di cura.
Insomma, prosegue il Giudice remittente attraverso un’apprezzabile sforzo interpretativo delle norme de quibus, la ratio della Convenzione è quella di evitare che il disabile “sia costretto ad attendersi da altre persone quanto è necessario per la sua esistenza dignitosa”.
Da ultimo, il Tribunale di Trento afferma la lesione, da parte della richiamata legge provinciale,dell’art. 38 della Costituzione che, com’è noto, così dispone: “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. Secondo il Giudice remittente, anche da tale norma dovrebbe desumersi che “la persona inabile assume rilievo di per se stessa, senza alcun riferimento al suo nucleo familiare”. E qui la questione fuoriesce dai rapporti tra Stato e Regioni, toccando uno degli aspetti più problematici del diritto costituzionale contemporaneo: vale a dire, quello inerente il rapporto tra dignità umana, solidarietà e crisi economica.
Come appare evidente, in attesa che la Corte costituzionale si pronunci, le questioni sul tappeto sono numerose e di non facile soluzione.
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