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26/08/10

Uguaglianza e non discriminazione

art.5 Convenzione ONU sui diritti delle persone condisabilità

Uguaglianza e non discriminazione

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.
2. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.
3. Al fine di promuovere l’uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli
.4. Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire defacto l’uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente Convenzione

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