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23/07/10

Definizioni - Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità


Articolo 2 - Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:
per “comunicazione” si intendono le lingue, la visualizzazione di testi,
il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti
multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di
comunicazione migliorativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata,
con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione accessibili;
per “linguaggio” si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni,
come pure altre forme di espressione non verbale;
per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia
distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia
lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il
godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti
umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale,
culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di
discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;
per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli
adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere
sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi
particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e
l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e
delle libertà fondamentali;
per “progettazione universale” si intende la progettazione di prodotti,
strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più
estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni
specializzate. La “progettazione universale” non esclude dispositivi di
sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

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