Autore: Eleonora Campus
La sentenza 12 aprile del 2012, n. 755 del TAR di Palermo ha catturato la mia attenzione. Si tratta di un giudizio importante perché per la prima volta è stato riconosciuto che in caso di tagli alle prestazioni di assistenza ad una persona con disabilità, gli Enti devono risarcirla per “danno esistenziale” prima ancora che per “danno biologico” cioè quello che lede la sfera psico-fisica della persona. Ma allora cosa è questo danno esistenziale e perché è tanto importante soprattutto per le persone con disabilità?
1.1. Le persone con disabilità e il diritto all’esistenza: le capacità, le attività e la personalità
Il danno esistenziale rientra nei diritti della persona umana tutelati dalla Costituzione ed è la lesione del diritto al libero svolgimento e alla possibilità di ampliare ogni attività umana. Più precisamente si dice che è il diritto al “dispiegamento” di ogni attività umana. Il termine “dispiegarsi” mi piace molto di più: mi fa pensare a un gabbiano che “allarga” le ali e che vola libero. Inoltre, questo tipo di danno è anche la lesione alla libera espressione della personalità di ognuno.
Riconoscere il diritto all’assistenza come un diritto che se violato rientra nel risarcimento del danno (non patrimoniale) di tipo esistenziale (sent. 12 aprile del 2012, n. 755 del TAR di Palermo), significa stabilire che questo danno incide su valori costituzionali strettamente legati alla libertà individuale di “fare” (dispiegamento delle proprie attività) e di “essere” (espressione della propria personalità). Significa, perciò, rendere concreto un cambio di modello che sposta l’attenzione proprio sulla libertà individuale come valore sociale e fondamento della qualità della vita di ognuno che secondo le proprie capacità (intrinseche e diverse in ogni persona) sceglie come preferisce vivere. E dato che tutto questo è la base della Convenzione Onu delle persone con disabilità(ratificata in Italia con legge 18 del 2009), attraverso le Corti si può iniziare a rendere effettivo il “diritto alla libertà individuale” e a ripensare in concreto a quelli che devono essere i diritti umani fondamentali di ogni persona.
Si può senza dubbio premettere che rispetto alle persone con disabilità, almeno in parte, la sent. 12 aprile del 2012, n. 755 del TAR di Palermo ci parla di vita, di libertà, di diritto all’assistenza, e di capacità (compresa quella di lavorare).
Vediamone allora i punti di forza ed i molti spunti che vi ho intravisto oltre all’aspetto principale ed importante del risarcimento per danno all’esistenza che, in altre parole, consiste in una vero e proprio sconvolgimento degli equilibri della vita di una persona. Ma osserviamone anche i punti di debolezza che comunque rimandano a sentenze successive (vedi sent. del 22/01/2014, RG. n. 761/2013 del Tribunale Civile di Ascoli Piceno; vedi sentt. n. 154-156-157 del 2015 TAR Piemonte) ove appaiono affrontati e in parte meglio chiariti se pur con contraddizioni e punti non risolti come ho evidenziato negli articoli “assistenza e discriminazione: un passo avanti ma non abbassate la guardia” e cfr. in “Assistenza domiciliare professionale: un diritto garantito a metà e non sempre”. Pertanto, è significativo riprendere questa sentenza ad oggi e rianalizzarla guardando indietro ed in avanti.
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