“L’Universo non giudica: cospira a favore di ciò che desideriamo. Perciò il guerriero ha il coraggio di guardare le ombre della propria anima, e si domanda se non stia chiedendo qualcosa di sbagliato per se stesso. E presta sempre grande attenzione a ciò che pensa.” PAULO COELHO
18/09/11
Pillole.......
Esprimere le proprie Emozioni, Sentimenti, Idee, Pensieri, Opinioni, ci permette di Affermare noi stessi, di Aiutare gli altri, di Confrontarci, di Scambiare qualcosa con gli altri, di Dare e ricevere dagli altri.
Accogliere le critiche Sagge fatte con affetto e non dare importanza alle critiche inutili, false e deleterie.
Ascoltare il proprio intuito anche quando gli altri ti sono contro o ti giudicano negativamente, questo allenamento può aiutarci a superare la paura del giudizio degli altri e a darci anche più sicurezza in noi.
per mantenersi in buona salute è assolutamente indispensabile una profonda serenità con se stessi e con il mondo.
senza titolo...
Non sempre abbiamo un titolo da dare ai nostri commenti....
è un periodo senza idee.....o voglia di fare....non mi passa proprio niente per la testa....
l'ho spremuta troppo e il fisico ha detto: alt!
verranno senz'altro tempi migliori...sono fiduciosa e ottimista......
mi sono spremuta moltissimo anche per ...gli altri...ma gli altri dove sono?
Nel momento del bisogno hai il vuoto attorno a te...escluso quelli che ti vogliono veramente bene e che sono poi i tuoi familiari....
questi momenti servono....a capire che è importantissimo avere un "pizzico di sano egoismo"....a dire ogni tanto di no.....
10/09/11
CAMBIAMO MUSIC FESTIVAL 2011 a Zinasco (PV)
Oggi è raro avere ancora dei
SOGNI, ed è ancora più raro CONDIVIDERLI.
Tuttavia tra questi individui, ed il PROGETTO
portato avanti dalla rete CAMBIAMO
è potuto succedere.
Noi strana razza di terrestri che crede ancora
al SOGNO di POTER AVERE UN DOMANI, per sopravvivere
abbiamo bisogno di musica di parole e di emozioni, tanto quanto di aria
di acqua di cibo e di suolo ancora vivibili e fruibili; noi condividiamo
la voglia di un presente e di un futuro non contaminati da
UNA FALSA E DISTORTA IDEA DI PROGRESSO.
Zinasco Nuovo (PV) - Area Concerti
Via Armando Diaz 73
9-10-11 Settembre
PROGRAMMA DETTAGLIATO della manifestazione
consultabile sul sito http://http://www.cambiamo.org/
11 presenze tra Band e Cantautori nel settore "Musica"
10 Comici milanesi ben noti al pubblico televisivo nel
settore "Spettacolo"
Gazebo, esposizioni, informazioni e approfondimenti
su temi ambientali, sociali, tutela di animali, alimentazione.
Contenuti, proposte, incontri per neonati e per famiglie,
Laboratori ludico-didattici per bambini
Giocolerie e animazioni
Ampia offerta di cibo classico, vegetariano e vegano,
piu' di 50 tipi di pizza, anche in versione per celiaci.
INGRESSO LIBERO
04/09/11
Livelli Essenziali di Assistenza
Le leggi vigenti attribuiscono al Servizio sanitario e ai Comuni singoli e associati l’obbligo di garantire la piena e immediata attuazione dei Lea senza la possibilità di negarne o ritardarne l’applicazione con il pretesto della mancanza di sufficienti risorse economiche.
In base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti ai sensi dell’articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario è obbligato a garantire le occorrenti prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza senile, nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia.
A loro volta gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali sono tenuti a fornire gli interventi di loro competenza a tutti i cittadini sopra indicati.
Poiché detti obblighi sono previsti dai Lea, Livelli essenziali di assistenza, le Asl ed i Comuni singoli e associati non possono negare o ritardare le prestazioni con il pretesto della mancanza di sufficienti risorse economiche, né pretendere alcun contributo economico da parte dei congiunti come precisato anche dalla sentenza n. 1607/2011 del Consiglio di Stato.
L'obbligo dell’attuazione dei Lea da parte del Servizio sanitario e dei Comuni è sancito dall’articolo 117 della Costituzione e rientra fra «i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».
Gli obblighi di cui sopra sono confermati anche dalla sentenza n. 785/2011 della Sezione prima del Tar della Lombardia del 9 marzo 2011, depositata in Segreteria il 24 dello stesso mese, che ha imposto al Comune di Dresano (Milano) di versare ai genitori della minore A.B., affetta da handicap intellettivo grave, la somma di euro 2.200,00 quale importo del danno esistenziale subito dalla succitata avendo il Comune ritardato di due mesi la frequenza del centro diurno. Nella sentenza viene altresì rilevato che se «i genitori avessero dimostrato che, nel periodo di colpevole ritardo dell’Amministrazione comunale, essi abbiano provveduto direttamente e a proprie spese ad assicurare un servizio equivalente alla figlia minore, i relativi costi avrebbero rappresentato l’ammontare del danno patrimoniale risarcibile in loro favore».
Le norme richiamate nella sentenza in oggetto sono le stesse applicabili agli anziani cronici non autosufficienti e ai malati di Alzheimer: una ulteriore conferma del diritto esigibile alle cure socio-sanitarie, nonché la prova che le prestazioni devono essere fornite immediatamente e che le liste di attesa sono illegittime.
A sua volta la sentenza n. 784/2011 emessa dalla Sezione prima del Tar della Lombardia il 9 gennaio 2011, depositata in Segreteria il 24 dello stesso mese, ha precisato che i Comuni non possono negare o ritardare gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti affermando di non avere la disponibilità di adeguate risorse economiche in quanto gli Enti locali sono «immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri (…) essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole».
Ne consegue altresì che gli utenti delle prestazioni socio-sanitarie possono chiedere il rimborso dei danni subiti a causa degli illegittimi ritardi della sanità e dell’assistenza.
In base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti ai sensi dell’articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario è obbligato a garantire le occorrenti prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza senile, nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia.
A loro volta gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali sono tenuti a fornire gli interventi di loro competenza a tutti i cittadini sopra indicati.
Poiché detti obblighi sono previsti dai Lea, Livelli essenziali di assistenza, le Asl ed i Comuni singoli e associati non possono negare o ritardare le prestazioni con il pretesto della mancanza di sufficienti risorse economiche, né pretendere alcun contributo economico da parte dei congiunti come precisato anche dalla sentenza n. 1607/2011 del Consiglio di Stato.
L'obbligo dell’attuazione dei Lea da parte del Servizio sanitario e dei Comuni è sancito dall’articolo 117 della Costituzione e rientra fra «i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».
Gli obblighi di cui sopra sono confermati anche dalla sentenza n. 785/2011 della Sezione prima del Tar della Lombardia del 9 marzo 2011, depositata in Segreteria il 24 dello stesso mese, che ha imposto al Comune di Dresano (Milano) di versare ai genitori della minore A.B., affetta da handicap intellettivo grave, la somma di euro 2.200,00 quale importo del danno esistenziale subito dalla succitata avendo il Comune ritardato di due mesi la frequenza del centro diurno. Nella sentenza viene altresì rilevato che se «i genitori avessero dimostrato che, nel periodo di colpevole ritardo dell’Amministrazione comunale, essi abbiano provveduto direttamente e a proprie spese ad assicurare un servizio equivalente alla figlia minore, i relativi costi avrebbero rappresentato l’ammontare del danno patrimoniale risarcibile in loro favore».
Le norme richiamate nella sentenza in oggetto sono le stesse applicabili agli anziani cronici non autosufficienti e ai malati di Alzheimer: una ulteriore conferma del diritto esigibile alle cure socio-sanitarie, nonché la prova che le prestazioni devono essere fornite immediatamente e che le liste di attesa sono illegittime.
A sua volta la sentenza n. 784/2011 emessa dalla Sezione prima del Tar della Lombardia il 9 gennaio 2011, depositata in Segreteria il 24 dello stesso mese, ha precisato che i Comuni non possono negare o ritardare gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti affermando di non avere la disponibilità di adeguate risorse economiche in quanto gli Enti locali sono «immediatamente tenuti a far fronte ai suddetti oneri (…) essendo stati vincolati ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole».
Ne consegue altresì che gli utenti delle prestazioni socio-sanitarie possono chiedere il rimborso dei danni subiti a causa degli illegittimi ritardi della sanità e dell’assistenza.
02/09/11
Settembre
Chiaro cielo di settembre
illuminato e paziente
sugli alberi frondosi
sulle tegole rosse
fresca erba
su cui volano farfalle
come i pensieri d’amore
nei tuoi occhi
giorno che scorri
senza nostalgie
canoro giorno di settembre
che ti specchi nel mio calmo cuore.
(ATTILIO BERTOLUCCI)
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